Compensazioni a favore delle aziende di autotrasporto, di cosa si tratta?
L’Assessorato Regionale dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, informa che a partire dalle ore 12.00 del 18 gennaio 2021 fino alle ore 23.59 del 20 febbraio 2021, sarà possibile presentare le domande relative alla concessione delle compensazioni alle aziende di autotrasporto. La presentazione delle domande avverrà attraverso la piattaforma Sipes, raggiungibile all’indirizzo: https://sipes.regione.sardegna.it/.
L’intervento è finalizzato a compensare le aziende di autotrasporto operanti in Sardegna generato dallo squilibrio tra servizi in entrata e in uscito nell’isola a seguito del blocco della movimentazione delle merci in seguito alle misure di prevenzione dell’emergenza Covid-19.
Requisiti
Per poter presentare la domanda, e beneficiare delle sovvenzioni, le imprese di autotrasporto devono necessariamente rispettare precisi requisiti dei quali ne esponiamo brevemente alcuni:
- Essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- Aver prodotto ricevi da vendite e prestazioni nei tre esercizi precedenti l’anno 2020 (dimostrazione della prosecuzione dell’attività);
- Avere almeno una sede operativa nella Regione Sardegna;
- Essere nel pieno esercizio dei propri diritti, dunque non essere in liquidazione volontaria o non essere sottoposta a liquidazione giudiziale;
- Essere regolarmente iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori
Caratteristiche degli aiuti
Le sovvenzioni sono concesse nella forma di un contributo a fondo perduto in base a determinati criteri elencati all’art. 4 dell’avviso pubblico. Il parametro principale sulla quale si basano i criteri di agevolazione è quello dei c.d. mezzi imbarcati vuoti, ovvero quei veicoli commerciali destinati al trasporto merci, rimorchi, semi rimorchi, container e casse mobili.
Le sovvenzioni inoltre sono:
- Cumulabili con altre misure analoghe per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 finale del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
L’impresa dovrà quindi decidere ed indicare nella domanda il regime che intende utilizzare, tenendo conto che il “de minimis” è vincolato alla soglia prevista nel triennio di riferimento per un importo massimo di € 100.000,00, mentre il regime di cui al Quadro temporaneo alla soglia massima paria ad € 800.000,00, entro il periodo di vigenza attualmente fissato al 30 giugno 2021.
Infine, ricordiamo che le risorse complessive stanziate ammontano ad € 4.845.000,00.
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